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Storico di maggio 1960

Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 
sabato 28 maggio 1960
chi siamo

Statuto dell'Istituto Nazionale di Architettura approvato dalla prima Assemblea Nazionale 

Roma 28-29 maggio 1960 
Art.1 - SCOPI
E' costituito in Roma l'Istituto Nazionale di Architettura, IN/ARCH. Esso ha lo scopo di promuovere e coordinare gli studi sull'architettura valorizzarne i principi e favorirne l'applicazione, mediante l'incontro delle forze economiche e culturali del paese che partecipano al processo edilizio, sollecitare mediante un'azione continua e diretta l'interesse della collettività, cui è destinata la produzione architettonica.
Quale ente culturale e tecnico collabora con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, per lo studio dei problemi dell'architettura. Cura le relazioni con organismi similari italiani e di altri paesi e collabora con la Sezione Italiana dell'Unione Internazionale Architetti (UIA).
L'IN/ARCH organizza e promuove mostre di architettura e di arte in genere, di materiali edilizi, dibattiti e incontri culturali, centri studi, centri di documentazione, premi, pubblicazioni, programmi radiotelevisivi, film, e quanto altro possa servire alla conoscenza dei problemi architettonici.
L'organizzazione di tali attività, previa comunicazione alla sede centrale, potrà anche essere curata dalle Sezioni Regionali di cui all'art.2. 
Art.2 - SEDE CENTRALE E SEZIONI REGIONALI
L'IN/ARCH ha la sua sede centrale a Roma e si articola in Sezioni Regionali o Interregionali.
Art.3- SONO SOCI DELL'ISTITUTO:
i "soci effettivi", distinti come sotto specificato
i "soci aderenti"
i "soci corrispondenti"
i "soci onorari"
I "soci effettivi" si distinguono nelle seguenti categorie: 
 "ingegneri/architetti";
"costruttori, operatori economici, industriali, enti e società pubbliche e private";
"sostenitori";
"di diritto".
Soci effettivi
Sono soci effettivi "ingegneri e architetti" i laureati nelle facoltà italiane di architettura e di ingegneria o i diplomati nelle facoltà universitarie di architettura e di ingegneria di altre nazioni, che fanno richiesta di iscrizione.
Sono soci effettivi "costruttori, operatori economici, industriali, enti e società pubbliche e private" le persone o gli enti, che, nella qualità di cui sopra, fanno richiesta di iscrizione; essi sono distintamente rappresentati da un loro delegato.
Sono soci effettivi "sostenitori" le persone e gli enti che fanno richiesta di iscrizione, impegnandosi a versare un contributo annuo minimo, pari a 10 volte quello di socio effettivo "ingegneri/architetti".
Sono soci effettivi "di diritto": il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; il Presidente della Sezione Edilizia del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; il Presidente della Sezione Urbanistica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; il Vice Presidente del Consiglio Superiore delle Belle Arti; il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti; il Direttore Generale delle Poste e Telecomunicazioni; il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato; il Direttore Generale dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade Statali; il Direttore Generale dei Servizi dell'Igiene Pubblica e Ospedali; il Direttore Generale del Turismo; il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti; il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; il Presidente della Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani; il Presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica; il Presidente dell'Accademia dei Lincei; il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
I membri effettivi "di diritto" non sono tenuti al versamento delle quote associative annuali.
Soci aderenti
Sono soci "aderenti" gli studiosi e i cultori di architettura che fanno richiesta di iscrizione all'IN/ARCH sotto questo titolo. Gli architetti e gli ingegneri non possono essere iscritti in questa categoria di soci.
Soci corrispondenti
Sono soci "corrispondenti" i professionisti e le società, stranieri o italiani residenti all'estero, che fanno richiesta di iscrizione.
Soci onorari
Sono soci "onorari", su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, le maggiori personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nel campo della cultura architettonica.
Nell'ambito delle predette categorie, eccettuate quelle dei soci "onorari" e dei "corrispondenti", si distinguono:
- i soci fondatori;
- i soci anziani; 
- i soci vitalizi.
Sono "fondatori" i soci iscritti all'IN/ARCH in data antecedente alla sua prima Assemblea Generale, che abbiano confermato l'iscrizione negli anni successivi senza interruzione.
Sono soci "anziani" gli iscritti all'Istituto per dieci anni consecutivi.
Sono soci "vitalizi" gli iscritti per venticinque anni consecutivi, o coloro che versano il corrispondente di 20 iscrizioni per la propria categoria.
L'ammissione e le quote di iscrizione per ciascuna delle predette categorie sono stabilite in base al disposto dell'art.9 e dell'art.18.
Art.4 - ORGANI DELIBERATIVI ED ESECUTIVI
Sono organi dell'Istituto:
- l'Assemblea Generale; 
- il Consiglio Direttivo Nazionale; 
- la Giunta Esecutiva; 
- i Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri
Art.5 - ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci dell'Istituto in regola con le quote associative anche per l'anno in cui si svolge l'Assemblea: questa deve riunirsi in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano.
La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta scritta o motivata da parte di almeno un decimo dei membri effettivi, ovvero da parte di Sezioni regionali rappresentanti almeno un decimo dei Membri effettivi.
Art.6 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
In via ordinaria l'Assemblea Generale ha il compito di deliberare:
sul bilancio preventivo annuale dell'Istituto, come su quello consuntivo, corredato dalla dichiarazione dei Revisori dei Conti, del Presidente, redatto e munito delle approvazioni di cui all'art.18;
sull'attività svolta dall'Istituto, sui programmi, sulle direttive generali delle attività future, sulla relazione morale. La relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto sarà inviata al Ministero della Pubblica Istruzione;
sulla esclusione dei soci, di cui al punto 3 dell'art.14;
sulla nomina dei soci "onorari" proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
ogni biennio sulle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali;
sulle eventuali modifiche allo Statuto con la maggioranza di cui al successivo art.7 - comma 5°. Tali modifiche dovranno successivamente essere sottoposte all'approvazione governativa in base al combinato esposto degli artt.12 e 16 u.c. del c.c.
Art.7 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE
L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora, è diramato con lettera circolare agli iscritti, dal Presidente, almeno quindici giorni prima della data stabilita; in essa dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione ai sensi dell'art.2369 c.c.
L'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei soci effettivi di cui alla lettera a) dell'art.3.
Nel caso che tale maggioranza non sia raggiunta, l'Assemblea si riunisce validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti.
I soci effettivi come sopra specificati hanno diritto a voto su tutti gli oggetti posti in votazione.
I soci aderenti hanno diritto a voto limitatamente all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo Nazionale, ed alle eventuali modifiche allo Statuto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, non computando gli astenuti. Per le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto sono necessari la presenza di almeno tre quarti dei membri effettivi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Istituto, sono necessari la presenza di almeno tre quarti dei membri effettivi e il voto unanime dei presenti.
A tutti i soci è consentito di farsi rappresentare alle Assemblee mediante delega scritta, conferita ad altro socio della medesima categoria, che abbia diritto a partecipare all'Assemblea. Ciascun socio non può ricevere più di cinque deleghe.
L'Assemblea è presieduta da un Presidente, assistito da un Segretario, nominati dall'Assemblea stessa. Della riunione deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Art.8 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dagli iscritti delle rispettive categorie in occasione dell'Assemblea Ordinaria; dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Il numero dei membri eletti per tre volte consecutive non può superare i due terzi dei membri del Consiglio.
Esso è costituito da 25 membri effettivi scelti tra gli "Ingegneri/Architetti", di cui almeno 5 scelti tra i fondatori, gli anziani e i vitalizi; da 15 membri effettivi scelti tra i "Costruttori, operatori economici, industriali, rappresentanti di enti e società pubbliche e private", di cui almeno due scelti tra i fondatori, gli anziani e i vitalizi; da 5 membri "Sostenitori", di cui almeno due scelti tra i fondatori, gli anziani e i vitalizi; da 5 "Aderenti", di cui almeno uno scelto tra fondatori, gli anziani e i vitalizi; da due membri scelti fra i soci effettivi "di diritto"; in totale 52 membri eletti dalle rispettive categorie. Inoltre, sono membri di diritto del Consiglio i Presidenti delle Sezioni Regionali e Interregionali più un rappresentante ogni 50 iscritti.
I posti di consigliere che si rendessero eventualmente vacanti, per qualsiasi causa, compresa quella di cui al precedente comma, sono coperti dai soci che nelle elezioni hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In caso di dimissioni di oltre il 60% dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente in carica deve disporre entro 30 giorni dalle avvenute dimissioni, la convocazione dell'Assemblea in via straordinaria.
Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo si effettuano scrivendo a mano, su schede predisposte dalla Segreteria, i nomi dei candidati prescelti.
Art.9 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:
ratificare il programma e la relazione generale annuale dell'attività dell'Istituto, redatta dalla Giunta Esecutiva; - coordinare gli studi e l'azione delle Sezioni;
deliberare, anche su proposta delle Sezioni, su particolari questioni interessanti problemi nazionali, regionali o locali;
presentare all'Assemblea Generale i bilanci preventivi e consuntivi della Sede Centrale; - convocare l'Assemblea Generale;
deliberare sull'ammissione dei soci e ratificare l'ammissione dei soci deliberata dai Consigli Regionali; - dichiarare la morosità dei soci;
proporre all'Assemblea la nomina dei membri "onorari";
fissare le quote associative, anche differenziate, e le spettanze su queste quote al Centro e alle Sezioni Regionali, secondo quanto previsto all'art.18;
accettare i lasciti e le donazioni, nei modi previsti dall'art.17 del c.c.;
autorizzare le liti attive e passive dell'Istituto;
deliberare sui regolamenti e sulle istruzioni per il funzionamento dell'Istituto;
decidere sulle eventuali controversie tra Sezioni e adottare in genere tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Istituto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, due volte l'anno e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. Le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART.10
Il Consiglio elegge nel suo seno: il Presidente e due Vice Presidenti; inoltre 9 membri, scelti fra i soci effettivi, ed 1 fra i soci aderenti; i suddetti 13 eletti formano la Giunta Esecutiva. Questa elegge nel suo ambito un coordinatore di segreteria e un Tesoriere.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei due Vice Presidenti.
La Giunta Esecutiva provvede all'ordinaria attività dell'Istituto, secondo le deliberazioni e le direttive fissate dal Consiglio Nazionale. In particolare:
redige il programma annuale da far ratificare dal Consiglio Direttivo;
nomina 1 o più Segretari dell'Istituto, con il compito di organizzare l'attività degli uffici centrali coordinandola con quella delle Sezioni (essi partecipano alle riunioni di Giunta con voto consultivo);assume e licenzia il personale necessario al funzionamento dell'Istituto (tale funzione può essere delegata);
sottopone al Consiglio Direttivo il conto preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario;
adotta nei casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio.
Sulle relative delibere la Giunta riferirà alla successiva seduta del Consiglio Direttivo Nazionale chiedendone la ratifica.
Art.11 - REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti sono eletti, a maggioranza di voti, ogni due anni, dall'Assemblea Generale, in numero di 5 effettivi, di cui 2 in rappresentanza degli "Ingegneri/Architetti", 1 dei "Costruttori, operatori economici, industriali, enti società pubbliche e private", 1 dei "Sostenitori" ed 1 dei soci "Aderenti" e di 5 supplenti eletti come sopra, costituiti da quei soci che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti dopo i Revisori eletti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà il Revisore eletto dai soci effettivi con il maggior numero di voti.
In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno o più Revisori dei Conti effettivi, subentrano i supplenti delle rispettive categorie.
I Revisori dei Conti esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli artt.2403 e segg. del c.c.; in particolare provvedono ad esaminare e a vistare i conti preventivi e consuntivi dell'Istituto.
Art.12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I Probiviri sono eletti a maggioranza di voti, ogni due anni, dall'Assemblea Generale, in numero di tre, scelti tra i soci effettivi dell'Istituto. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno dei Probiviri, si procede a coprire i posti vacanti con i membri che, nelle elezioni, hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono tra i soci dell'Istituto.
Art.13 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art.14 - MOTIVI DI CESSAZIONE DA SOCIO
Si cessa dalla qualità di socio dell'Istituto:
per dimissioni;
per morosità superiore ad un anno dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale;
per esclusione deliberata dall'Assemblea Generale Ordinaria, direttamente o su proposta delle Sezioni, in casi di particolare gravità morale, sentito l'interessato.
Art.15 - SEZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI
Nelle regioni dove esistono almeno 30 soci effettivi dell'Istituto può essere costituita una Sezione Regionale.
Nelle Regioni in cui non sia possibile raggiungere tale numero, i soci possono proporre ad una Sezione limitrofa di costituire una Sezione Interregionale, oppure possono unirsi a soci di regioni limitrofe per costituire una Sezione Interregionale.
Art.16 - ATTIVITA' DELLE SEZIONI REGIONALI
La Sezione, nell'ambito della propria competenza territoriale, provvede all'attuazione degli scopi fissati dall'art. 1 del presente Statuto ed è retta da apposito Regolamento, da essa deliberato e ratificato da parte del Consiglio Nazionale, con il quale vengono anche regolati i rapporti fra le Sezioni. Le eventuali controversie tra Sezioni sono demandate alla decisione del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art.17 - ENTRATE DELLE SEZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI
Le entrate delle Sezioni Regionali ed Interregionali sono costituite:
dalle quote annuali versate dai soci, dedotta una percentuale, fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale, destinata alla Sede Centrale;
dai contributi, lasciti, donazioni, beni ad esse Sezioni specificatamente destinati, previa autorizzazione, caso per caso, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
dai redditi dei beni patrimoniali in consegna alla Sezione stessa.
Art.18 - GESTIONE FINANZIARIA
L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.
Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce ogni biennio le quote associative, anche differenziate, dei soci effettivi e degli aderenti, nonché la percentuale delle quote dei soci delle Sezioni, da destinare alla Sede Centrale.
I soci effettivi "di diritto" non sono tenuti al versamento delle quote associative annuali.
I conti consuntivo e preventivo vengono redatti e firmati dal Tesoriere dell'Istituto e dai Revisori dei Conti e vengono successivamente esaminati dalla Giunta Esecutiva entro il 31 marzo di ogni anno.
Art.19 - PATRIMONIO DELL'ISTITUTO
Il patrimonio dalla è costituito dalla somma di L. 5.000.000 e dagli arredi per un valore complessivo di L. 4.630.000, come da inventario, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano destinate comunque a capitale.
Le entrate sono costituite dalle rendite patrimoniali; dalle percentuali di spettanza della sede centrale sulle quote di iscrizione versate annualmente dai soci alle Sezioni Regionali; dai proventi delle pubblicazioni e dai contributi di qualsiasi genere erogati a favore dell'Istituto o ad esso spettanti e non destinati a capitale.
Art.20 - SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUTO
In caso di scioglimento dell'Istituto i beni mobili ed immobili ad esso appartenenti sono attribuiti al Ministero della Pubblica Istruzione, che li devolverà alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti per opere di restauro di monumenti storici.
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istituto nazionale di architettura - lazio
ente riconosciuto giuridicamente con
Decreto del Presidente della Repubblica
n° 236 del 28 marzo 1972


telefoni: 06 97604506 - fax: 06 97604581
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Convenzioni